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Custodia dei farmaci stupefacenti: cosa cambia con il decreto Fentanyl del 15 settembre 2026

Cassaforte farmaci stupefacenti in ambulatorio moderno

Il decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 2026, noto anche come decreto Fentanyl, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre e in vigore dal 26 settembre 2026, fissa regole uniformi per custodire i medicinali stupefacenti e psicotropi delle sezioni A, B e C. 

Nelle strutture sanitarie questi farmaci devono stare in una cassaforte inamovibile certificata almeno in Grado I secondo la norma EN 1143-1, o in alternativa in un armadio blindato inamovibile o in una stanza blindata.

Perché si chiama decreto fentanyl

Il provvedimento nasce dal Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e degli altri oppioidi sintetici. L’obiettivo è impedire che questi medicinali escano dal circuito sanitario legale per furto, sottrazione, manomissione o uso improprio.

A giugno 2026 dalla farmacia dell’Ospedale Israelitico di Roma sono sparite 80 fiale di fentanyl, un oppioide sintetico usato in anestesia e molto più potente della morfina. Dopo la notizia, diffusa il 3 luglio, il Governo ha convocato una riunione d’urgenza e il Ministero della Salute ha disposto un’ispezione; a inizio settembre la bozza del decreto era già all’esame delle Regioni.

Il fentanyl è il punto di partenza, ma il decreto non riguarda solo questo farmaco: le stesse regole valgono per tutti i medicinali delle sezioni A, B e C, dalla morfina al metadone.

Cosa dice il nuovo decreto del Ministero della Salute sulla custodia degli stupefacenti?

Il decreto del Ministro della Salute del 15 settembre 2026 (G.U. n. 223 del 25/09/2026), in vigore dal 26 settembre 2026 si rivolge e si applica a: 

  • farmacie ospedaliere e farmacie territoriali delle aziende sanitarie;
  • ospedali e case di cura, pubblici e privati, che non hanno un’unità operativa di farmacia;
  • unità operative ospedaliere e territoriali diverse dalla farmacia, come reparti e servizi;
  • servizi pubblici per le dipendenze (SerD);
  • strutture penitenziarie;
  • magazzini centralizzati delle aziende sanitarie;
  • altre strutture pubbliche e private previste dall’art. 42 del DPR 309/90, comprese quelle veterinarie, che detengono o usano questi medicinali.

L’unica esclusione esplicita riguarda alcune strutture veterinarie, quelle indicate alle lettere a) e b) dell’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003, che detengono ogni giorno meno di sette confezioni di medicinali stupefacenti. Anche per loro restano fermi gli obblighi del DPR 309/90.

Quali farmaci riguarda: le sezioni A, B e C

Il decreto copre i medicinali delle sezioni A, B e C della tabella dei medicinali allegata al DPR 309/90, il Testo unico sugli stupefacenti. La tabella divide i medicinali che contengono sostanze stupefacenti o psicotrope in cinque sezioni, dalla A alla E, ordinate dal maggiore al minore potenziale di abuso e dipendenza.

Le sezioni D ed E restano fuori dal decreto, ma continuano a seguire le regole ordinarie del DPR 309/90 su prescrizione, registrazione e conservazione. 

L’elenco completo e aggiornato dei principi attivi di ciascuna sezione è pubblicato sul sito del Ministero della Salute: prima di acquistare e organizzare la cassaforte verifica con il prontuario della struttura.

Come vanno custoditi i farmaci: i requisiti

I requisiti fisici sono all’articolo 6 del decreto, quelli su chiavi e accessi all’articolo 7. Insieme descrivono una catena di custodia in quattro livelli: il locale, il contenitore, la serratura e la persona che ne risponde.

Locali non accessibili al pubblico e separati dagli altri farmaci

I medicinali delle sezioni A, B e C vanno conservati in locali o aree non accessibili al pubblico e separati dagli altri farmaci. Ogni struttura deve disporre almeno di un’area dedicata, di una cassaforte inamovibile e, nel rispetto della normativa privacy, di videosorveglianza e di un accesso controllato e verificabile.

Le farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie hanno un obbligo in più: l’area che ospita la cassaforte o l’armadio blindato deve avere un allarme collegato a una centrale di vigilanza e un controllo elettronico degli accessi che registri chi entra, in che giorno e a che ora. 

Cassaforte inamovibile certificata EN 1143-1 Grado I

La EN 1143-1 è la norma europea che classifica casseforti, porte e camere blindate in base alla resistenza allo scasso. 

Il decreto richiede almeno il Grado I. Una cassaforte di Grado 0, anche se certificata, non è sufficiente; una cassaforte senza certificazione non è a norma. 

Inoltre la cassaforte non deve poter essere sollevata e portata via, quindi va fissata a pavimento o a parete con il materiale di ancoraggio. 

Chiavi, badge e credenziali: responsabilità nominale e deleghe tracciabili

L’articolo 7 trasforma la chiave in un oggetto tracciato. Le regole principali sono queste:

  • per ogni struttura è nominato un responsabile della custodia di chiavi, badge, codici e altri dispositivi di accesso;
  • durante il servizio la chiave resta al responsabile e la cassaforte si richiude dopo ogni operazione;
  • fuori orario le chiavi stanno in un contenitore protetto, in un’area allarmata e non accessibile al pubblico;
  • ogni passaggio di chiave viene annotato con data, ora, chi consegna e chi riceve, anche in forma elettronica;
  • è vietato consegnare le chiavi a personale non autorizzato, condividerle, farne copie non censite o condividere le credenziali personali.

Qui la serratura fa la differenza. Con una chiave meccanica ogni passaggio va scritto a mano su un registro. 

Una serratura elettronica multiutente assegna invece un codice personale a ciascun operatore e memorizza ogni apertura: lo storico eventi scaricato su PC documenta chi ha aperto e quando. 

Le casseforti certificate di Bordogna Casseforti delle serie LB, LB Pharma e GP Pharma possono montare serrature elettroniche multiutente con scarico dello storico eventi e ritardo di apertura programmabile (time delay).

Armadio farmaci o cassaforte certificata: cosa non basta più

Per le sezioni A, B e C il classico armadio farmaci chiuso a chiave, anche se metallico, non è più sufficiente. Molte strutture usano ancora un armadio farmacia o un armadio stupefacenti in lamiera con serratura semplice: con il decreto va sostituito o affiancato da una soluzione blindata e ancorata.

L’armadio farmaci tradizionale resta utile per i medicinali che non rientrano nel decreto, come quelli delle sezioni D ed E. 

Come scegliere la soluzione per la propria struttura

Le tre serie realizzate da Bordogna Casseforti sono tutte certificate EN 1143-1 Grado I e predisposte per l’ancoraggio, con il materiale di fissaggio incluso. Si distinguono per come sono costruite: struttura del corpo, organizzazione interna e tipo di ancoraggio.

Tutte e tre le serie possono montare la serratura elettronica multiutente con storico eventi descritta sopra.

SerieStruttura e ancoraggioOrganizzazione interna
LBAlleggerita; fissaggio a parete e/o a pavimentoRipiani regolabili, cassetto estraibile su richiesta
LB PharmaAlleggerita, come la LB; fissaggio a parete e/o a pavimentoCassetti in acciaio verniciato; nei modelli più alti anche ripiani
GP PharmaCementata (riempimento cementizio); fissaggio solo a pavimentoCassetti in alluminio con divisori per fiale e confezioni

Adegua la tua struttura con Bordogna Casseforti

Hai dubbi su quale soluzione scegliere, o devi capire se la cassaforte che hai già è conforme? I tecnici Bordogna Casseforti possono valutare con te volumi, spazi, ancoraggio e gestione degli accessi, e indicarti il modello più adatto tra le casseforti per farmaci e stupefacenti. 

FAQ – Domande frequenti

È il nome con cui è conosciuto il decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 2026 sulla sicurezza e la custodia dei medicinali stupefacenti e psicotropi. Nasce dal Piano nazionale contro l’uso improprio di fentanyl e altri oppioidi sintetici, ma si applica a tutti i medicinali delle sezioni A, B e C del DPR 309/90, non solo al fentanyl.

Tutti i medicinali con sostanze stupefacenti o psicotrope delle sezioni A, B e C della tabella dei medicinali allegata al DPR 309/90, sia a uso umano sia veterinario. Ne fanno parte gli oppioidi forti come morfina, fentanyl e metadone. I medicinali delle sezioni D ed E non rientrano nel decreto.

Significa che un laboratorio accreditato ha provato la cassaforte con attacchi meccanici, elettrici e termici e le ha assegnato il Grado I di resistenza allo scasso previsto dalla norma europea EN 1143-1. È il livello minimo richiesto dal decreto: una cassaforte di Grado 0 o non certificata non basta.

Vuol dire che la cassaforte non può essere sollevata e portata via. Il decreto non fissa un peso minimo, quindi nella pratica va ancorata a pavimento o a parete con il materiale di fissaggio fornito dal produttore. Senza ancoraggio, anche una cassaforte certificata può essere asportata e aperta altrove.

Il responsabile è individuato per nome: il direttore della farmacia o, dove manca la farmacia, il direttore sanitario; nei reparti il coordinatore infermieristico. Le deleghe devono essere nominative, scritte e limitate nel tempo, perché quelle generiche sono inefficaci. È vietato condividere chiavi e credenziali o fare copie non censite.

RSA e ambulatori non sono citati espressamente. Il decreto si applica però alle unità territoriali delle aziende sanitarie e alle strutture pubbliche e private previste dall’art. 42 del DPR 309/90 che detengono medicinali delle sezioni A, B e C. Chi custodisce questi farmaci dovrebbe verificare la propria posizione con l’azienda sanitaria di riferimento.

Il decreto cita le farmacie territoriali delle aziende sanitarie, non le farmacie private convenzionate, per le quali restano valide le regole di custodia del DPR 309/90. Molti titolari scelgono comunque una cassaforte certificata Grado I, perché protegge meglio da furti e rapine e allinea la farmacia agli standard delle strutture sanitarie.

Il decreto è in vigore dal 26 settembre 2026, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le strutture hanno 90 giorni per completare gli adempimenti e attivare le procedure, quindi entro la fine di dicembre 2026. Le inadempienze pesano nei controlli di Ministero e Regioni e possono avere rilevanza anche penale.